Introduction: The authors explore Civil Court of Rome sentences about the breach of informed consent elaborated in 2012 and in 2016. Materials and Methods: Judgments were selected from the Medical Observatory database named O.R.Me. and were examined by setting out evaluation criteria. Results: There were 69 judgments in 2012 and 57 in 2016 concerning the issue of informed consent. When a ‘biological damage’ was present, eventually resulting by medical fault, the violation of the right to self-determination was refunded by customizing the ‘biological damage’ (74% of the sentences in 2012 and 70% of those in 2016) or by adding a "quid" (17% of the 2012 sentences and 15% in 2016) also in terms of a "greater damage" (10% of sentences of 2016). In cases where no biological damage was found, the compensation for the breach of the consent occurred equitatively (9% of cases in 2012 and 5% in 2016). Judges asked an expert opinion about the biological damage evaluation and/or about the extent of the information to be provided to the patient. Discussion: This study underlines the importance to increase awareness of the healthcare practitioner about the "therapeutic" meaning of the dialogue with the patient; it draws attention on the risk of identifying ‘a posteriori’ the information that should have been provided and supports the idea that in this area there may be a useful space for conciliatory procedures

Introduzione : Gli autori esaminano le sentenze per responsabilità professionale del Tribunale Civile di Roma degli anni 2012 e 2016 con riferimento all’orientamento in tema di risarcimento per la violazione del consenso informato.Materiali e Metodi : Le sentenze sono state selezionate dal database dell’Osservatorio sulla Responsabilità Medica (O.R.Me) e sono state esaminate predisponendo dei criteri di valutazione.Risultati : Sono state individuate 69 sentenze nel 2012 e 57 nel 2016 concernenti il tema del consenso informato. Nei casi in cui vi era un danno biologico, eventualmente conseguente a colpa medica, i giudici hanno liquidato il danno da lesione del diritto di autodeterminazione attraverso una personalizzazione del risarcimento del danno biologico (74% delle sentenze di condanna del 2012 e 70% di quelle del 2016) oppure aggiungendo a questo un “quid” (17% delle sentenze del 2012 e 15% del 2016) anche nei termini di “maggior danno” (10% delle sentenze del 2016). Nei casi in cui non era stato riconosciuto un danno biologico, i giudici hanno risarcito la violazione del consenso in termini equitativi (9% dei casi nel 2012 e nel 5% nel 2016). Al consulente tecnico era stato chiesto di valutare il danno biologico e/o di stabilire l’ampiezza dell’informazione che si sarebbe dovuta fornire al paziente.Discussione : Gli autori richiamano l’attenzione sul rischio di individuare “a posteriori” le informazioni “doverose” che si sarebbero dovute fornire e, soprattutto, di desumerle rigidamente da linee guida; ritengono inoltre che vi possa essere un utile spazio per le procedure a finalità conciliative in questo ambito e auspicano una maggiore consapevolezza del significato “terapeutico” del dialogo tra l’esercente una professione sanitaria ed il paziente.

Il risarcimento della violazione del consenso informato nella giurisprudenza del Tribunale Civile di Roma (anni 2012-2016)

Caricato M;La Monaca G.
2019-01-01

Abstract

Introduction: The authors explore Civil Court of Rome sentences about the breach of informed consent elaborated in 2012 and in 2016. Materials and Methods: Judgments were selected from the Medical Observatory database named O.R.Me. and were examined by setting out evaluation criteria. Results: There were 69 judgments in 2012 and 57 in 2016 concerning the issue of informed consent. When a ‘biological damage’ was present, eventually resulting by medical fault, the violation of the right to self-determination was refunded by customizing the ‘biological damage’ (74% of the sentences in 2012 and 70% of those in 2016) or by adding a "quid" (17% of the 2012 sentences and 15% in 2016) also in terms of a "greater damage" (10% of sentences of 2016). In cases where no biological damage was found, the compensation for the breach of the consent occurred equitatively (9% of cases in 2012 and 5% in 2016). Judges asked an expert opinion about the biological damage evaluation and/or about the extent of the information to be provided to the patient. Discussion: This study underlines the importance to increase awareness of the healthcare practitioner about the "therapeutic" meaning of the dialogue with the patient; it draws attention on the risk of identifying ‘a posteriori’ the information that should have been provided and supports the idea that in this area there may be a useful space for conciliatory procedures
2019
Introduzione : Gli autori esaminano le sentenze per responsabilità professionale del Tribunale Civile di Roma degli anni 2012 e 2016 con riferimento all’orientamento in tema di risarcimento per la violazione del consenso informato.Materiali e Metodi : Le sentenze sono state selezionate dal database dell’Osservatorio sulla Responsabilità Medica (O.R.Me) e sono state esaminate predisponendo dei criteri di valutazione.Risultati : Sono state individuate 69 sentenze nel 2012 e 57 nel 2016 concernenti il tema del consenso informato. Nei casi in cui vi era un danno biologico, eventualmente conseguente a colpa medica, i giudici hanno liquidato il danno da lesione del diritto di autodeterminazione attraverso una personalizzazione del risarcimento del danno biologico (74% delle sentenze di condanna del 2012 e 70% di quelle del 2016) oppure aggiungendo a questo un “quid” (17% delle sentenze del 2012 e 15% del 2016) anche nei termini di “maggior danno” (10% delle sentenze del 2016). Nei casi in cui non era stato riconosciuto un danno biologico, i giudici hanno risarcito la violazione del consenso in termini equitativi (9% dei casi nel 2012 e nel 5% nel 2016). Al consulente tecnico era stato chiesto di valutare il danno biologico e/o di stabilire l’ampiezza dell’informazione che si sarebbe dovuta fornire al paziente.Discussione : Gli autori richiamano l’attenzione sul rischio di individuare “a posteriori” le informazioni “doverose” che si sarebbero dovute fornire e, soprattutto, di desumerle rigidamente da linee guida; ritengono inoltre che vi possa essere un utile spazio per le procedure a finalità conciliative in questo ambito e auspicano una maggiore consapevolezza del significato “terapeutico” del dialogo tra l’esercente una professione sanitaria ed il paziente.
Responsabilità professionale; Risarcimento; Violazione del consenso informato; Consulenza tecnica
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