La legge Gelli-Bianco, nel principale intento di contenere il contenzioso giudiziario nei casi di responsabilità sanitaria, ha modificato l’articolo 37 dell’attuale Regolamento di Polizia Mortuaria consentendo ai familiari, o agli altri aventi titolo di una persona deceduta, di concordare con il direttore sanitario l’esecuzione del riscontro diagnostico sia nel caso in cui il decesso sia avvenuto in ospedale che in altro luogo. Viene anche esplicitamente prevista la possibilità che tale indagine sia svolta alla presenza di un medico di fiducia indicato dai predetti soggetti. L’integrazione prevista dalla Legge si deve confrontare con il complesso tema della disponibilità del cadavere o di sue parti e, tenuto conto dello spirito della legge e della collocazione all’interno di essa della disposizione in oggetto, offre lo spunto agli Autori per interrogarsi sulla reale volontà del legislatore che, nel nome della “trasparenza”, sembra piuttosto aprire implicitamente la strada a nuove prassi (con la possibilità dell’effettuazione in futuro di autopsie “private”) ed introdurre uno strumento per “controllare” ulteriormente l’operato del curante (ma anche dell’anatomopatologo), alimentando in tal modo ancor più quell’atteggiamento di diffidenza e di prevenzione che alberga oggi spesso nei fruitori dell’assistenza sanitaria e nei loro parenti.

Sulle novità in materia di riscontro diagnostico introdotte dalla legge n. 24 dell’8 marzo 2017 (legge Gelli-Bianco)

La Monaca G
2017-01-01

Abstract

La legge Gelli-Bianco, nel principale intento di contenere il contenzioso giudiziario nei casi di responsabilità sanitaria, ha modificato l’articolo 37 dell’attuale Regolamento di Polizia Mortuaria consentendo ai familiari, o agli altri aventi titolo di una persona deceduta, di concordare con il direttore sanitario l’esecuzione del riscontro diagnostico sia nel caso in cui il decesso sia avvenuto in ospedale che in altro luogo. Viene anche esplicitamente prevista la possibilità che tale indagine sia svolta alla presenza di un medico di fiducia indicato dai predetti soggetti. L’integrazione prevista dalla Legge si deve confrontare con il complesso tema della disponibilità del cadavere o di sue parti e, tenuto conto dello spirito della legge e della collocazione all’interno di essa della disposizione in oggetto, offre lo spunto agli Autori per interrogarsi sulla reale volontà del legislatore che, nel nome della “trasparenza”, sembra piuttosto aprire implicitamente la strada a nuove prassi (con la possibilità dell’effettuazione in futuro di autopsie “private”) ed introdurre uno strumento per “controllare” ulteriormente l’operato del curante (ma anche dell’anatomopatologo), alimentando in tal modo ancor più quell’atteggiamento di diffidenza e di prevenzione che alberga oggi spesso nei fruitori dell’assistenza sanitaria e nei loro parenti.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12610/7654
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